[1]Articolo III-143

[2]Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle societa' ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art143 · fonte del testo