[1]Articolo III-139

[2]La presente sottosezione non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attivita' che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. La legge o legge quadro europea puo' escludere talune attivita' dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art139 · fonte del testo