[1]Articolo III-129

[2]La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione. Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art129 · fonte del testo