[1]Articolo II-106 Tutela diplomatica e consolare

[2]Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non e' rappresentato, della tutela delle autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art106 · fonte del testo