caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate:

  • a)il film e' imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione e' maggioritaria;
  • b)nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film e' imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento;
  • c)in caso di difficolta', il film e' imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita';
  • d)se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno di pieno diritto di questa possibilita' come i film nazionali.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;57~accordo-art13 · fonte del testo