[1]Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

[2]Il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente comma: "L'articolo 5 della stessa legge e' sostituito dal seguente: "Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative agli anni 1974, 1975 e 1976 ed al primo semestre 1977, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa e' elevato di lire 3 miliardi per il 1974, di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977"".

[3]Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo 1-bis: "All'onere di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1977 si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 5310 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo".

Testo vigente dal 25 agosto 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-08-19;568~artunico · fonte del testo