Una qualsiasi delle due Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente accordo, tale notifica dovra' essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. In tale caso, l'Accordo terminera' dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata tramite accordo prima della scadenza di detto periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si dovra' ritenere che essa sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;565~art17 · fonte del testo