[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia:

  • a)in Cipro con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica e' stata fatta;
  • b)in Italia con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica e' stata fatta.

[2]In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro del mese di aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

[4]Per il Governo italiano VITTORIANO MANFREDI

[5]Per il Governo di Cipro CHRISTODULOS BENJAMIN

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564~art29 · fonte del testo