[1]Lingue di lavoro

[2]1. Le Parti, allo scopo della cooperazione prevista ai sensi del presente Accordo, utilizzeranno le lingue italiana, uzbeka e inglese. 2. Le richieste sono inviate nella lingua ufficiale della Parte richiedente, con traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte richiesta o in inglese.

Testo vigente dal 27 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-01;56~accordo-art12 · fonte del testo