Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 30 aprile 2024

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 23/2026

    Illegittimità dichiarata
    5 marzo 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle came…

    Art. 17 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi · Art. 12 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:2024-04-29;56~art1 · fonte del testo