Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed universita' dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno: - lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; - le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze; - l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici; - la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;56~accordo-art7 · fonte del testo