1. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ciascuna Parte contraente puo' designare il territorio o i territori ai quali si applichera' il presente Accordo. 2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento, ciascuna Parte contraente puo', previa dichiarazione trasmessa al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Accordo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale essa sia autorizzata a sottoscrivere impegni. 3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo precedente potra' essere revocata, in ordine a qualsiasi territorio designato nella stessa, secondo le condizioni previste all'articolo 11 del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~art10 · fonte del testo