[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

[3]ACCORDO EUROPEO sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali

[4]Gli Stati firmatari del presente Accordo, membri del Consiglio d'Europa, Considerando che i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono disponibili soltanto in quantita' limitata; Considerando che, in uno spirito di solidarieta' europea, e' vivamente auspicabile che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nella fornitura di tali reagenti qualora se ne presenti la necessita'; Considerando che questa reciproca assistenza e' possibile soltanto se le caratteristiche e l'impiego dei reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono soggetti a norme concordate tra gli Stati membri e se l'importazione dei medesimi beneficia delle necessarie agevolazioni ed esenzioni,

[5]Hanno convenuto quanto segue:

[6]ARTICOLO 1.

[7]1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, l'espressione "reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali" designa tutti i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali di origine umana, animale, vegetale o altra. 2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del presente Accordo si applicano anche alle cellule di composizione antigenica nota, impiegate nello studio dei reagenti di cui trattasi.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~art1 · fonte del testo