[1]Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

[2]In caso fosse necessario o al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attivita' di assistenza richieste.

Testo vigente dal 28 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55~art13 · fonte del testo