La importazione di tutte le attrezzature e beni di capitale di origine italiana per la realizzazione di progetti di sviluppo da attuare in adempimento del presente Trattato, sara' esente dal pagamento di diritti di dogana e di importazione, quando tali importazioni godano di finanziamenti a condizioni agevolate ai sensi della legislazione italiana sulla cooperazione allo sviluppo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;55~trattato-art6 · fonte del testo