Le due Parti si impegnano, nell'ambito regionale a cui esse partecipano e che intendono risolutamente incoraggiare come garanzia di pace e di interdipendenza e come itinerario obbligato verso un ordinamento internazionale piu' giusto, a favorire il dialogo fra le due aree di appartenenza. Esse si propongono altresi' di adottare nel contesto delle istituzioni internazionali e regionali atteggiamenti coerenti con lo spirito del presente Trattato, adoperandosi attivamente per facilitare l'individuazione di soluzioni appropriate quando siano coinvolti interessi particolari di ciascuno dei Paesi firmatari.

Testo vigente dal 23 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;55~trattato-art3 · fonte del testo