I lavoratori italiani in Spagna e i lavoratori spagnoli in Italia, salariati o assimilati ai salariati delle legislazioni menzionate nell'art. 2 della presente convenzione, come pure i loro familiari, avranno, salvo disposizioni contrarie contenute nella convenzione, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Paese.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art3 · fonte del testo