Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 si determineranno secondo i casi:

  • a)le forme o modalita' applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese;
  • b)le forme o modalita' applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese;
  • c)il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli istituti competenti interessati.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art26 · fonte del testo