Se l'ammontare della prestazione alla quale l'interessato puo' pretendere, senza l'applicazione degli articoli 16 e 17 per i soli periodi di attivita' esercitati sul territorio di un Paese e sottoposti all'assicurazione di questo Paese, e' superiore al totale delle prestazioni derivanti dall'applicazione degli articoli citati, egli ha diritto, da parte dell'assicurazione di questo Paese, ad un supplemento uguale alla differenza.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art18 · fonte del testo