di petrolio 1. E' vietata ogni discarica in mare di petrolio o di miscele oleose tranne in casi consentiti in base all'Annesso I di MARPOL 73/78. Per tutto il tempo in cui operano nella regione del Trattato Antartico, le navi conservano a bordo i fanghi di scolo, la zavorra sporca, le acque di lavaggio dei serbatoi e altri residui oleosi e miscele che non possono essere scaricate in mare. Le navi scaricheranno questi residui solo al di fuori della zona del Trattato Antartico, negli impianti riceventi o in altro modo, come autorizzato in base all'Annesso I di Marpol 73/78. 2. Il presente Articolo non si applichera': (a) alla discarica in mare di petrolio o di miscele oleose dovuta ad avaria della nave o del suo equipaggiamento: (i) a condizione che ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'evenienza dell'avaria o l'individuazione della discarica al fine di prevenire o ridurre al minimo la discarica; (ii) a meno che il proprietario o il capitano della nave abbiano agito con l'intento di causare danni, o in maniera temeraria sapendo che un danno ne sarebbe probabilmente derivato; oppure (b) alla discarica in mare di sostanze contenenti petrolio utilizzate per far fronte a specifici incidenti causanti inquinamento al fine di minimizzare i danni derivanti dall'inquinamento.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iv-art3 · fonte del testo