Art. 8 (Annesso II)
Le Parti manterranno sotto continuo controllo le misure per la conservazione della fauna e della flora Antartica, tenendo conto di ogni raccomandazione del Comitato.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
Le Parti manterranno sotto continuo controllo le misure per la conservazione della fauna e della flora Antartica, tenendo conto di ogni raccomandazione del Comitato.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-ii-art8 · fonte del testo
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