1. Dovranno essere instaurate procedure, compreso un adeguato monitoraggio dei parametri chiave ambientale per valutare e verificare l'impatto di ogni attivita' che procede a seguito del compimento di una valutazione ambientale globale. 2. Le procedure di cui al paragrafo 1 di cui sopra ed all'Articolo 2(2) saranno concepite al fine di fornire un riscontro regolare e verificabile degli impatti dell'attivita' al fine inter alia di: (a) consentire che siano effettuate valutazioni della portata della compatibilita' di tali impatti con il Protocollo; (b) fornire informazioni utili per ridurre al minimo o mitigare gli impatti nonche', se del caso, informazioni sulla necessita' di sospendere, annullare o modificare l'attivita'.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-i-art5 · fonte del testo