• 1)Il presente accordo, dopo la sua entrata in vigore, e' aperto all'adesione di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una organizzazione specializzata.
  • 2)L'adesione si effettua mediante il deposito dello strumento di adesione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed acquista efficacia trenta giorni dopo la data di tale deposito.

Testo vigente dal 18 novembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;538~art8 · fonte del testo