Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 21 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-12-21;535~art2 · fonte del testo