[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE.

[2]IL GOVERNO ITALIANO e IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA

[3]Desiderosi di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

  • 1)Le imposte attuali cui si applica l'accordo sono:
  • a)per quanto concerne l'Italia:
  • i)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
  • ii)l'imposta complementare progressiva sul reddito;
  • iii)l'imposta sulle sulla societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
  • iv)le imposte provinciali, comunali e camerali sul reddito (qui di seguito denominate "imposta italiana");
  • b)per quanto concerne l'Australia: l'imposta del Commonwealth sui redditi, inclusa la sovrimposta sull'importo non distribuito dei redditi distribuiti di una una societa' privata (qui di seguito denominata "imposta australiana").
  • 2)Il presente accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma del presente accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

Testo vigente dal 15 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;535~art1 · fonte del testo