delle Parti accettera' senza alcuna legalizzazione o formalita' equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra Parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorita' dell'altra Parte che li ha rilasciati:

  • A)gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacita', la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso al quale sono destinati;
  • B)tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile. Quando i predetti atti e documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticita' dei medesimi, i funzionari competenti effettueranno gli opportuni accertamenti senza indugio onde non ritardarne gli effetti. Le autorita' delle Parti si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;533~accordo-art6 · fonte del testo