1. Senza essere sottoposta ad alcun divieto o regolamento finanziario l'Organizzazione puo', nella misura necessaria all'adempimento delle proprie funzioni, detenere valuta di ogni tipo e avere dei conti in qualsiasi valuta. 2. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali l'Organizzazione puo' altresi' trasferire liberamente i propri fondi fuori della Repubblica italiana nonche' convertire ogni valuta posseduta in qualsiasi altra valuta.

Testo vigente dal 16 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art4 · fonte del testo