[1]Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originali" per l'applicazione dell'Accordo

[3]Il Consiglio di Associazione, nel corso della prima riunione, definisce in base ad un soggetto della Commissione della Comunita' la nozione di "prodotti originali" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~protocollo-3-art1 · fonte del testo