[1]Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo

[2]Le Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:

[4]Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunita' e il cui volume annuale e' fissato al successivo articolo 3, gli Stati membri applicano all'importazione di cacao in grani (voce 18.01 della tariffa doganale comune) e di legno impiallacciato e legno compensato (voce ex 44.15 della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~protocollo-1-art1 · fonte del testo