E' convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, con le seguenti modificazioni: Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti: "Art. 4-bis. - Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata". "Art. 4-ter. - Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare tra lo Stato e le societa' concessionarie per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463". L'articolo 5 e' soppresso.

Testo vigente dal 13 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;530~art1 · fonte del testo