[1]Cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media

[2]Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attivita' di cooperazione comprendono tra l'altro, ma non esclusivamente:

  • a)lo scambio di opinioni sulla politica in materia di audiovisivi e media;
  • b)l'organizzazione congiunta di manifestazioni di reciproco interesse;
  • c)le attivita' di formazione in comune;
  • d)la facilitazione delle coproduzioni e l'avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art29 · fonte del testo