[1]Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

[2]1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. 2. La cooperazione tra le parti comprende anche reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art17 · fonte del testo