Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse. A tal fine i membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Si terranno altresi' consultazioni regolari a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri. Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53~trattato-art21 · fonte del testo