Alte Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra Enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due paesi. Esse faciliteranno altresi' gli scambi giovanili nonche' i gemellaggi e gli scambi tra singole citta' e regioni dei due paesi.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53~trattato-art18 · fonte del testo