TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA La Repubblica Italiana e la Romania, muovendo dalle tradizioni di amicizia e dalle affinita' spirituali e culturali tra i due popoli, riconoscendo l'illegittimita' del Patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939, convinte della necessita' di costruire le relazioni fra Stati sulla base dei valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, sospinte dai mutamenti di natura politica ed istituzionale verificatisi in Europa, determinate e rendere irreversibile il superamento della divisione del continente, riaffermando la loro fedelta' ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite, conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti, desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la Romania e le Comunita' Europee, decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 L'Italia e la Romania svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformita' con i principi della sovranita', integrita' territoriale, parita' di diritti, dignita' umana e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53~trattato-art1 · fonte del testo