DI APPROVAZIONE Ogni qualvolta sia richiesta l'approvazione di un qualsiasi membro prima che un atto possa essere eseguito dalla Banca, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 56 del presente Statuto, si presume che l'accettazione sia stata data a meno che il membro presenti un'obiezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dalla Banca nel notificare al membro l'atto proposto.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art59 · fonte del testo