Fra i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo di cui al n. 14 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, non si intendono compresi gli smalti ed i rossetti. Per le cessioni e le importazioni di tali prodotti effettuate anteriormente al 1 gennaio 1976 con applicazione di aliquota di imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, non sono tuttavia dovuti versamenti integrativi del tributo e non si fa luogo ad irrogazione di sanzioni.

Testo vigente dal 21 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-19;53~art2 · fonte del testo