[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potra', entro il 30 giugno di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno dalla data della sua ratifica, denunziarla, per iscritto e tramite le vie diplomatiche, all'altro Stato contraente. Nel caso in cui fosse denunziata prima del 1 luglio di detto anno, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della sua denuncia;
  • b)alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi imponibili che si chiudono al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

[2]IN FEDE DI CIO'" i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]FATTO a Bruxelles, il 19 ottobre 1970, in duplice esemplare, in lingua italiana, in lingua francese ed in lingua neerlandese facendo ciascuno dei tre testi ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Aldo Maria MAZIO

[4]Per il Regno del Belgio P. HARMEL

Testo vigente dal 30 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art30 · fonte del testo