[1]non espressamente menzionati

[2]Un residente di uno Stato contraente non e' tassabile nell'altro Stato contraente per gli elementi di reddito la cui natura o la cui fonte di provenienza non sono menzionate negli articoli precedenti se, in base alla legislazione del primo Stato, egli e' quivi tassabile per detti elementi di reddito.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art22 · fonte del testo