Le autorita' competenti:

  • a)procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;
  • b)si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della Convenzione;
  • c)si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della Convenzione.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art39 · fonte del testo