1. Qualora a norma della legislazione di una Parte contraente fossero erogabili prestazioni esclusi gli assegni familiari, o aumenti di prestazioni, per una persona a carico ove questa si trovasse nel territorio di detta Parte, l'erogazione ha luogo anche se detta persona a carico si trova nel territorio dell'altra Parte. 2. Qualora una persona abbia diritto a beneficiare, ai sensi della legislazione del Regno Unito, di una pensione di vedovanza, o di una prestazione conseguente ad un decesso causato da un infortunio sul lavoro o malattia professionale, e qualora tale diritto sia subordinato alla condizione che un figlio o minore equiparato si trovi nel Regno Unito o che vi si trovasse quando mori' uno dei genitori o in qualunque altro determinato momento, detta persona ha diritto a ricevere tali prestazioni anche se il figlio o altro minore equiparato si trova o si trovava, a quell'epoca, in Italia.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art24 · fonte del testo