Le disposizioni che si riferiscono alle pensioni di vecchiaia contenute negli articoli 12 e 13 della presente Convenzione si applicano (con quelle modifiche che possono essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alle prestazioni per i superstiti a norma della legislazione della Repubblica italiana e alle prestazioni per le vedove in base alla legislazione del Regno Unito.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art14 · fonte del testo