1. Ciascuna parte si impegna: a. ad istituire oppure a facilitare l'istituzione sul suo territorio di uno o piu' laboratori di controllo anti-doping suscettibili di essere approvati in conformita' con i criteri adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti ed approvate dal gruppo di vigilanza ai sensi dell'articolo 11.1.b; oppure b. ad aiutare le sue organizzazioni sportive ad avere accesso a tale laboratorio sul territorio di un'altra Parte. 2. Questi laboratori sono incoraggiati a: a. adottare i provvedimenti opportuni per reclutare conservare formare e riciclare personale qualificato; b. intraprendere appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti gli agenti di doping ed i metodi utilizzati o che si presume siano utilizzati ai fini del doping nello sport nonche' nei settori della biochimica e della farmacologia analitica per pervenire ad una migliore comprensione degli effetti delle varie sostanze sull'organismo umano e delle loro conseguenze a livello di prestazioni sportive; c. pubblicare e diffondere rapidamente i nuovi dati derivanti dalle ricerche.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art5 · fonte del testo