a livello interno 1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport. 2. Esse vigilano affinche' sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinche' siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'Art.7, demandando, se del caso l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorita' sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art3 · fonte del testo