[1]Attuazione della cooperazione

[2]1. In base al presente MoU, le Parti potranno predispone piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, volti a definire le linee di sviluppo di detta cooperazione. 2. I piani dovranno includere i nominativi, i luoghi e le date relative alle attivita' di cooperazione, il numero dei partecipanti e le modalita' di attuazione delle attivita'. 3. Il piano annuale di cooperazione sara' firmato da Rappresentanti autorizzati dalle Parti, previo reciproco accordo. 4. Attivita', modalita', tempi e luoghi saranno specificati nel Piano di cui sopra.

Testo vigente dal 26 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;52~allegato-1-art2 · fonte del testo