Parti Contraenti si notificheranno, per le vie diplomatiche, che il presente Accordo e' stato approvato in conformita' con le loro rispettive legislazioni nazionali. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale la seconda Parte Contraente avra' notificato alla prima che l'Accordo e' stato approvato secondo la propria legislazione nazionale.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;52~accordo-art6 · fonte del testo