1. La Repubblica ellenica puo' mantenere fino al 31 dicembre 1985 e alle condizioni indicate dal paragrafo 2 restrizioni ai trasferimenti attinenti al turismo. 2. Al 1 gennaio 1981 l'assegnazione annua a persona per scopi turistici non puo' essere inferiore a 400 unita' di conto europee. A decorrere dal 1 gennaio 1982, quest'assegnazione e' aumentata ogni anno almeno del 20% rispetto all'importo annuo fissato per il 1981.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art54 · fonte del testo