Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Repubblica ellenica, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questo Stato alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art149 · fonte del testo