Qualora, per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o della Repubblica ellenica, i protocolli di cui all'articolo 118, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1981, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1981 da parte della Repubblica ellenica ai paesi di cui all'articolo 120.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art119 · fonte del testo