[1]L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/ CECA, CEE, Euratom e sostituito dalle seguenti disposizioni: Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro 5 fissato come segue:

[2]Belgio.............................. 24 Danimarca............................. 16 Germania............................. 81 Grecia.............................. 21 Francia.............................. 81 Irlanda.............................. 15 Italia.............................. 81 Lussemburgo............................ 6 Paesi Bassi............................ 25 Regno Unito........................... 81.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art10 · fonte del testo